L'articolo 37 della
nostra Costituzione stabilisce che alla donna lavoratrice debbono essere
assicurate condizioni di lavoro che le consentano "l'adempimento della
sua essenziale funzione familiare".
Per poter rendere
attuabile nella pratica questo principio teorico, varie leggi si sono susseguite
nel corso del tempo; proprio di recente, è stata varata la legge
n° 53 dell'8/3/2000 (intitolata
DISPOSIZIONI
PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA')
che integra l'ormai storica legge n° 1204 del 1971. Gli argomenti più
importanti da vagliare sono: la conservazione del posto di lavoro; i periodi
di astensione per maternità; i sussidi e i permessi, retribuiti
o no.
GARANZIE SUL POSTO
DI LAVORO
La donna
incinta non può essere licenziata
dal datore di lavoro nel periodo compreso tra l'inizio della gestazione
e il compimento del primo anno di età del bambino, salvo che per
colpa grave (ad esempio furto), cessazione dell'azienda, scadenza del contratto
a termine. In caso di licenziamento la donna ha il diritto di chiedere,
agendo per vie legali, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento
dei danni. Durante questo arco di tempo la lavoratrice non può nemmeno
essere messa in cassa integrazione o essere soggetta a riduzione dell'orario
di lavoro. Dall'inizio della gravidanza fino a sette mesi dopo il parto
non può essere adibita al trasporto e al sollevamento di pesi o
a lavori pericolosi. Le dimissioni volontarie della madre lavoratrice devono
essere comunicate all'Ispettore del lavoro, che deve dare la propria approvazione
per renderle efficaci. Con questo sistema si cerca di scoraggiare la pratica,
per fortuna sempre più rara, di far firmare alle lavoratrici appena
assunte una lettera di dimissioni con la data in bianco, da utilizzare
in caso di maternità.
ASTENSIONE DAL
LAVORO E INDENNITA'
Un'importante novità
prevista dalla recente legge 53/00 riguarda l'astensione per maternità:
infatti, mentre in precedenza l'astensione
obbligatoria dal lavoro riguardava obbligatoriamente
il periodo compreso tra i due mesi percedenti la data presunta del parto
e i tre mesi successivi, è ora possibile una maggiore elasticità.
La lavoratrice può infatti scegliere (previa attestazione medica
che tale scelta non comporti alcun rischio per la salute della mamma e
del bambino) di far "slittare" in avnati il periodo di sospensione dal
lavoro, da un mese prima della data presunta del parto fino a quattro
mesi dopo la nascita delbambino. In questi mesi le lavoratrici dipendenti
ricevono un'indennità pari all'80% della retibuzione, pagata dall'INPS
tramite il datore di lavoro. Molti contratti di categoria prevedono poi
che l'azienda integri l'indennità per portarla alla pari con lo
stipendio.
Notevoli cambiamenti
anche per quanto riguarda i successivi periodi di astensione facoltativa:
è infatti ora possibile sia alle mamme che ai papà, nei primi
8 anni di vita del bambino, usufruire di un periodo di astensione pari
complessivamente a 10 mesi, secondo le seguenti regole: alla madre spetta
un periodo (continuativo o frazionato) non superiore ai 6 mesi, e così
pure al padre; in quest'ultimo caso, però nel caso in cui il papaà
si astenga dal lavoro per almeno 3 mesi è previsto un "bonus" che
porta a 7 i mesi complessivi di astensione facoltativa utilizzabili dal
genitore.
Godono di questi diritti
tutte le lavoratrici dipendenti, comprese quelle che lavorano in enti pubblici
o come socie di cooperative. Le lavoratrici autonome, le artigiane, le
commercianti devono fare richiesta dell'indennità per l'astensione
obbligatoria direttamente agli uffici dell'INPS. Le libere professioniste
iscritte ad una delle varie casse previdenziali (del notariato, degli avvocati,
dei farmacisti, dei veterinari, dei medici, dei geometri, dei dottori commercialisti,
degli ingegneri e architetti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro)
hanno diritto ad una indennità di maternità pre i due mesi
precedenti e i tre mesi successivi al parto, dietro presentazione di domanda
alla rispettiva cassa di appartenenza. Anche le collaboratrici familiari
e le baby-sitter hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e
all'indennità, che viene pagata dall'INPS, ma solo se nei due anni
precedenti hanno versato uncerto numero di contributi. Se si presetna all'INPS
la propria domanda di indennità, bisogna ricordarsi di farlo entro
un anno dall'inizio dell'astensione dal lavoro, presentando la documentazione
agli uffici INPS della propria città: se si lasciano scadere i termini,
si perde il diritto di sussidio.
Il diritto all'astensione
facoltativa riguarda solo lel avoratrici e
i lavoratori dipendenti e non ne hanno diritto le artigiane, le commercianti,
lel ibere professioniste, le collaboratrici familiari. Durante questo periodo
sipercepisce una indennità pari al 30% dello stipendio per un tempo
massimo complessivo, per entrambi i genitori, di 6 mesi e fino al terzo
anno di età del bambino; per le astensioni facoltative frutie nel
periodo tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino, l'indennità
viene riconosciuta solo per redditi al di sotto di parametri predeterminati.
Durante il periodo di astensione facoltativasi maturano l'anzianità
di servizio, ma non le ferie. Il periodo di astensione facoltativa viene
conteggiata ai fini del Tfr (trattamento di fine rapporto), ma non ai fini
della tredicesima.
PERMESSI RETRIBUITI
Dal 1996 (Decreto
legge 645) tutte le lavoratrici in gravidanza hanno il diritto di recarsi
a fare gli esami e gli accertamenti clinici necessari utilizzando permessi
retribuiti, nel caso gli esami siano fissati durante l'orario di lavoro.
Dopola nascita e fino
al primo anno di vita del bambino la madre ha diritto a due periodi di
riposo giornalieri, di un'ora ciascuno, per l'allattamento. Sono completamente
retribuiti e, in accordo con il datore di lavoro, possono anche essere
cumulati. Tali periodi si riducono di mezz'ora nel caso che sul posto di
lavoro esista una camera di allattamento o un asilo nido.
Sel l'orario di lavoro
è un part-time inferiore alle 6 ore, si ha diritto ad una sola ora
di riposo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito
che, in caso di parto gemellare, il riposo giornaliero deve essere raddoppiato,
perché ogni bambino ha dirtto alle stesse cure da parte della mamma.
La nuova legge, inoltre,
ha esteso al padre la possibilità di effettuare i riposi giornalieri,
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente o nelle ipotesi che la
madre non sia lavoratrice dipendente o che il figlio sia affidato al solo
padre.
PERMESSI NON RETRIBUITI
Novità anche
per quanto riguarda i permessi in caso di malattia del figlio.
La recente legge si
è infatti adeguata al numero crescente di padri che si impegnano
in prima persona all'assistenza dei figli: questi permessi non sono retribuiti
e spettano ora ad entrambi i genitori, alternativamente, e vengono concessi
dal datore di lavoro sulla base di uncertificato medico che attesti la
malattia del piccolo. E' possibile avvalersi di qeusti permessi a prescindere
dalla gravità della malattia e una recente sentenza ha stabilito
che la madre può accudire il figlio non solo nella fase acuta, maanche
durante la convalescenza. Anche se la legge non si esprime esplicitamente
in proposito, è opinione corrente (e in tal senso viene interpretata
dai giudici) che il certificato medico possa essere redatto da unmedico
scelto liberamente dalla lavoratrice, e che il datore di lavoro non abbia
diritto ad effettuare alcun controllo diretto riguardante l'effettiva esistenza
della malattia del bambino.
Il diritto a tali
permessi è stato ora esteso fino ad 8 anni di età del bambino;
nel periodo da zero a 3 anni non è previsto alcuna limitazione al
numero di giorni di permesso di cui è possibile usufruire, mentre
dai 3 anni agli 8 il limite massimo è di 5 giorni lavorativi l'anno
pe rciascun genitore.
Come per iperiodi
di astensione facoltativa, anche in questo caso le astensioni non vengono
conteggiate ai fini delle ferie e della gratifica natalizia, ma rientrano
invece nel calcolo dell'anzianità di servizio e del trattamento
di fine rapporto.
QUALI DOCUMENTI
OCCORRONO?
Per usufruire dell'astensione
facoltativa le lavoratrici devono presentare all'INPS e al datore di lavoro,
o se lavorano nel settore pubblico, all'amministrazione da cui dipendono:
- certificato di assistenza
al parto, nel quale è specificata la data di nascita del bambino,
entro 15 giorni dal parto
- certificato di stato
di famiglia
- domanda nella quale
va specificato il periodo richiesto